Tasse sulle criptovalute in Italia
Ultima verifica 1 novembre 2026
Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze sulle cripto-attività sono tassate al 33%. Dal 2025 non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro.
La legge di bilancio 2025 (legge 207 del 2024) ha portato la tassazione delle cripto-attività al 33% dal 2026 e ha eliminato la franchigia di 2.000 euro. La legge di bilancio 2026 ha confermato il 33%, lasciando al 26% i proventi dei token di moneta elettronica ancorati all’euro.
Cosa si tassa
Si tassano le plusvalenze realizzate quando converti cripto in euro o in un’altra valuta, o le usi per comprare beni e servizi. La permuta tra cripto-attività con le stesse caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante. Le minusvalenze si possono compensare con plusvalenze della stessa natura nei quattro anni successivi.
Quadri RT e RW
Le plusvalenze si indicano nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. Le cripto-attività detenute vanno indicate nel quadro RW anche se non le hai vendute, a fini di monitoraggio, ovunque siano custodite.
Imposta di bollo e IVCA
Sulle cripto-attività si paga ogni anno un’imposta pari al 2 per mille del valore al 31 dicembre. Se le cripto sono custodite da un intermediario italiano la applica lui; altrimenti la versi tu in dichiarazione come imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA).
Staking, lending e airdrop
I proventi da staking, lending e simili sono in genere redditi tassati con la stessa aliquota quando li percepisci. Le regole su airdrop e casi particolari sono più sfumate: con importi rilevanti conviene sentire un commercialista.